Doppio senso “limitato” alle biciclette: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere prot. 6234 del 21/12/2011

Quante volte per raggiungere una destinazione, soprattutto in un centro cittadino, si devono percorrere unfiniti sensi unici non sempre nella “direzione voluta? Finalmente sembra che almeno per chi viaggia in bicicletta la logica ed il buon senso stiano prevalendo!
Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere prot. 6234 del 21/12/2011, ha acconsentito alle biciclette la libera circolazione in entrambi i sensi in strade con sezione ridotta.
Leggo dal sito della FIAB che in Europa è piuttosto diffusa la pratica di consentire alle biciclette di circolare nei sensi unici in entrambe le direzioni applicando un cartello integrativo con la dicitura “eccetto bici”, con o senza segnaletica orizzontale di corsia.
In Italia diverse Amministrazioni locali hanno attuato tale soluzione, sia su singole strade che su intere zone dei centri storici regolati come “zone 30”, anche se si tratta di una opportunità ancora controversa dal punto di vista normativo.

In attesa che il senso unico “eccetto bici” possa giungere a migliore maturazione normativa si è sviluppata una soluzione compatibile per facilitare la circolazione delle biciclette in ambito urbano. Sostanzialmente consiste nel regolamentare una strada a doppio senso di marcia e vietare un senso ad una o più categorie di veicoli. Questo sistema è facilmente applicabile a strade attualmente a senso unico, ristabilendo il regime di doppio senso con le necessarie specifiche sotto elencate. Molte strade esistenti hanno caratteristiche geometriche che non consentono la realizzazione di percorsi ciclabili separati dal traffico. Eppure esse hanno una valenza strategica per il completamento a basso costo della rete degli itinerari ciclabili in ambito urbano e garantire quindi la circolazione delle biciclette in tutte le direzioni.

Qualora i veicoli provengano da un senso unico, su entrambi i sensi di marcia deve naturalmente essere apposto il segnale “doppio senso di circolazione”. In merito alle dimensioni della sezione stradale, nell’ipotesi di strade locali urbane, si può fare riferimento al modulo minimo di corsia pari a 2,75 m, maggiorato della larghezza minima di corsia ciclabile pari 1,50 m, per un totale di 4,25 m.

Per motivi di sicurezza non è opportuno consentire la sosta sulla mano percorsa dai velocipedi.

 

Queste norme sono quindi sembra applicabili a tutti i sensi unici su strade con larghezza >4,25 in zone 30 o ztl, quindi centri storici e simili: direi che è già qualcosa e anche all’estero funziona così. Purtroppo temo che possa essere causa di ulteriori incidenti in quanto se non è raro che gli automobilisti non ti vedano se arrivi dal senso di marcia “normale”, figurati se ti vedono se vieni “controsenso”!! Leggendo poi http://fiab-areatecnica.it/component/attachments/download/238.html mi sembra di capire che perché la strada a senso unico possa diventare percorribile anche da bici nel senso opposto, questa, oltre a dover avere la larghezza opportuna (> 4,25 metri) e non consentire il parcheggio sul lato in “controsenso”, deve avere anche installati appositi segnaletiche stradali!! Questo vuol dire, mi sembra, che questa normativa potrà essere usata essenzialmente per estendere pseudo piste ciclabili dove non si può fare diversamente, o viene più economico farlo: l’utilità mi sembra allora un po’ limitata …

Personalmente troverei ancora più giusto consentire per legge il passaggio sulle strisce pedonali alle bici, ovviamente a patto che vadano a passo d’uomo, mentre ora in teoria bisognerebbe scendere dalla sella altrimenti se per caso una macchina ti ficca sotto hai anche torto!!

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Informazioni su Enzo Contini

Electronic engineer
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