Il mio ricorso al Giudice di Pace per “violazione di omissione di fornire in modo completo i dati personali e della patente del trasgressore nel termine prescritto”

Pubblico qui il mio ricorso al Giudice di Pace, qualora possa servire come punto di partenza per qualche visitatore che voglia almeno manifestare la propria indignazione presentando ricorso.
Anch’io sono partito da alcuni esempi di ricorso pubblicati su Internet. Pensate che ho trovato persino siti di avvocati che vendono (per qualche decina di euro) un precompilato utile per presentare questo tipo di ricorso! Penoso!!!

Cercando su Internet ho visto che ci sono casi in cui il ricorso viene accettato … ed anche un altro cittadino, che attendeva oggi con me l’udienza (questa volta per un altro problema), mi ha detto che tempo fa  aveva ottenuto una sentenza favorevole, per lo stesso mio motivo, da un altro Giudice di Pace di Torino. Quindi NON SCORAGGIATEVI anche se personalmente il Giudice da cui ho ricevuto la sentenza non mi ha dato ragione. Indignarsi alle ingiustizie fa comunque bene almeno allo spirito … anche se devi dedicarci del tempo e prevedere dei mal di pancia!!

Il Comune siano NOI, le persone che ci lavorano sono stipendiate da noi Cittadini, … e questo vale per i Vigili, la Polizia, i Giudici ed i rispettivi Dirigenti: penso che sia nostro dovere riprenderci il diritto di pretendere che operino SEMPRE nell’interesse della collettività e vigilare affinchè non si auto referenzino tra loro!

Come anche dimostrano gli esiti dei recenti referendum, le cose POSSONO CAMBIARE SOLO SE LE PERSONE MANIFESTANO APERTAMENTE LA PROPRIA INDIGNAZIONE!!!!

Se poi vuoi leggere tutta la saga, sentenza del Giudice di Pace inclusa, puoi  seguire questi link o andare nella categoria giustizia, burocrazia e malcostume:

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R.G. ____________

 

ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

RICORSO IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA – INGIUNZIONE

RICORRE

Il sottoscritto sig. CONTINI Enzo

nato a — il gg/mm/aaaa

residente e domiciliato a —- in  — cap: —-

Codice fiscale: ———

Tel: —–

Fax: —–

E-mail: —–

CONTRO

– Il Comune di TORINO, nella persona del Sindaco pro tempore,

AVVERSO

Il verbale n.—-, notificato in data 25/5/2011 relativo alla “violazione di omissione di fornire in modo completo i dati personali e della patente del trasgressore nel termine prescritto”, e il verbale n. —-, notificato il 10/1/2011, relativo alla violazione di sosta su spazio per la fermata di autobus (in verità nello spazio antecedente la fermata, comunque segnalato per terra per premettere un’agevole inserimento del bus nella fermata effettiva e per la cui violazione viene comunque giustamente prevista, oltre alla sanzione, la decurtazione di 2 punti sulla patente), entrambi emanati dalla Polizia Municipale di Torino e che si allegano in originale.

Per i seguenti motivi:

mancata incolpevole conoscenza della norma

mancanza di una conveniente e trasparente comunicazione e di un’idonea formulazione della richiesta presente nel verbale n. —-

mancanza dell’idonea pubblicizzazione, nel medesimo verbale, dell’obbligo di comunicazione dei dati del trasgressore comunque anche nel caso si tratti del proprietario del veicolo.  In particolare l’unica frase presente nella notifica di infrazione che faccia riferimento alla compilazione del modulo allegato è formulata come un invito (“Si invita a comunicare …”) che, almeno nell’usuale accezione del termine (vale a dire quella conosciuta dal comune Cittadino) sottende l’estrema opzionalità della necessità di una sua compilazione ed invio, oltre a non rendere evidenti i pericoli dell’ulteriore sanzione per il mancato invio dei dati del trasgressore anche qualora si tratti del proprietario del veicolo stesso.  Nel modulo allegato le indicazioni utili a far comprendere al Cittadino l’onere a esso incombente sono presenti in una sezione titolata “Invito a fornire informazioni” (quindi non un titolo consono ed adeguato ad indurre un’attenta lettura, ad esempio “ATTENZIONE:” ) e le dimensioni del  carattere sono tali da non poter essere lette agevolmente e sono tali da indurre a supporre che si tratti di una nota di poco conto; non è inoltre reso evidente il fatto che la comunicazione DEVE essere effettuata  anche nel caso in cui il trasgressore sia il proprietario del veicolo, eliminando così la possibilità di equivoco che, in aderenza del precedente testo legislativo (precedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 24/01/05 n. 27), il pagamento della sanzione senza invio di alcuna comunicazione comporti implicito riconoscimento della paternità della violazione da parte del proprietario del veicolo.

mancata corretta applicazione del meccanismo legislativo in aderenza ai principi costituzionali indicati dal giudice delle leggi in oggetto (art. 126 bis II co. C.d. S., sentenza del 28/12/2005 n. 471 della Corte Costituzionale) che ritiene illegittima la prassi di inviare la richiesta di comunicazione dei dati del conducente unitamente allo stesso verbale di contestazione dell’infrazione, così come appare corretta l’affermazione che l’organo accertatore debba richiedere al proprietario della vettura di comunicare il nominativo del trasgressore solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni senza che sia stato proposto al Prefetto o al Giudice di Pace (indipendentemente dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria) ovvero, in caso di proposizione del ricorso amministrativo o giudiziale, dopo che i relativi procedimenti siano completamente definiti con esito negativo per il ricorrente. In tal guisa, non solo si ha una corretta applicazione del meccanismo legislativo in aderenza ai principi costituzionali indicati dal giudice delle leggi, ma, com’è di tutta evidenza, si raggiunge il risultato della necessaria comprensibilità e consapevolezza della richiesta di comunicazione da parte del Cittadino utente della strada, il quale si renderebbe immediatamente conto dell’onere a esso incombente, senza cadere nell’equivoco che, in aderenza del precedente testo legislativo (precedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 24/01/05 n. 27), il pagamento della sanzione senza invio di alcuna comunicazione comporti implicito riconoscimento della paternità della violazione.

necessità di discernere il caso di chi, inopinabilmente e per volontà, ignori del tutto la richiesta “a fornire i dati personali e della patente, da chi adduca invece l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa inconsapevole trasmissione di tali dati entro i termini richiesti ed altresì li fornisca con solerzia non appena viene reso consapevole delle conseguenze della violazione in oggetto.

E considerato che:

Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, l’odierno ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Sussistendo quindi il fumus boni iuris e il periculum in mora, si ritengono integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

CHIEDE

All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, sanzioni e pene accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l’atto impugnato, e in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale.

Voglia altresì il Signor Giudice richiedere alla controparte di accettare come valido il modulo di dichiarazione di responsabilità dell’infrazione relativa la verbale n. 07/01719787, da me redatto come proprietario del veicolo e inviato con raccomandata all’ufficio centrale del Corpo di Polizia di via Bologna 74/A in data 30/5/2011, che comporta la giusta decurtazione dei dovuti 2 punti sulla mia patente di guida e mi solleva dal pagamento dell’ammenda relativa al verbale n.11/29902059 relativa alla mancata esibizione dei dati personali del trasgressore. Sono disposto ad accettare un’eventuale congrua ammenda per via del mio ravvedimento e per aver fornito in ritardo il modulo compilato rispetto alle richieste [per mia negligenza, ma anche per la mancanza, nella comunicazione ricevuta, della necessaria trasparenza e dalla dovuta adeguata e opportuna messa in evidenza dell’onere a me incombente, che mi ha reso inconsapevole e non ha evitato che cadessi nell’equivoco che, in aderenza del precedente testo legislativo (precedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 24/01/05 n. 27), il pagamento della sanzione senza invio di alcuna comunicazione comportasse implicito riconoscimento della paternità della violazione.

Si rende noto che, a quella medesima mia richiesta di ravvedimento,

–    pur fornendo il modulo compilato ed adducendo le motivazioni che mi avevano portato inconsapevolmente a non fornire nei termini previsti i miei dati di trasgressore come proprietario del veicolo,

–    pur richiedendo che, oltre alla decurtazione dei 2 punti, mi fosse applicata una congrua multa per il mio ravvedimento e ritardo,

–    e suggerendo altresì modalità di miglioramento nella loro comunicazione in modo che il Cittadino trasgressore che intende pagare la giusta ammenda e che desidera venire a dei possibili pericoli in cui può incorrere, evitando così che nel futuro ulteriori Concittadini possano involontariamente cadere come me nell’equivoco che, in aderenza del precedente testo legislativo (precedente alla sentenza della Corte Costituzionale del 24/01/05 n. 27), il pagamento della sanzione senza invio di alcuna comunicazione comporti implicito riconoscimento della paternità della violazione,

l’Ufficio di Relazioni con Relazioni Esterne – Sportello del Cittadino, che penso istituito nell’ottica di instaurare un buon  rapporto con il Cittadino e preposto a migliorare al meglio le sue modalità di comunicazione con il medesimo, mi ha risposto prontamente contestandomi le motivazioni e limitandosi a ricordarmi che ”i verbali redatti dalla Polizia Municipale di Torino si distinguono per la chiarezza e per la completezza delle informazioni fornite”, dimostrando di non recepire minimamente come una persona “comune” che riceva per la prima volta un verbale di violazione delle norme della strada che comporti la decurtazione di punti sulla patente, con la modalità con cui viene attualmente richiesta, possa agevolmente incorrere inconsciamente nella violazione seguente di “mancata esibizione del documento richiesto” nel caso in cui il trasgressore sia il proprietario del veicolo. Non stiamo parlando di persone che conoscono necessariamente i formalismi e le “usanze” di terminologia degli articoli di legge: si tratta di semplici Cittadini che, ripeto, per errore hanno commesso una violazione e che intendono pagare la giusta ammenda e che desiderano venire a conoscenza (senza doversi munire di lente di ingrandimento per leggere  in  ogni parte la comunicazione, compresi eventuali allegati, anche nelle loro parti stampate in carattere minuscolo) dei possibili pericoli in cui possono incorrere (che nel caso specifico comportano una sanzione più di quattro volte la giusta ammenda originale. Per ottenere un’immediata comprensione dei pericoli a cui il Cittadino può incorrere ed ottenere la dovuta trasparenza nella comunicazione in oggetto, basterebbe inserire nella notifica, ad esempio nell’ampia sezione delle violazioni accertate dove si fa riferimento alla decurtazione dei punti della patente, una frase che in modo chiaro indichi che la mancata compilazione e invio del modulo allegato di dichiarazione di responsabilità comporta un’ammenda da 266 a 1075 euroe chequesto vale anche se il trasgressore è il proprietario del veicolo stesso”.

Trattandosi di un problema che non coinvolge solo me come persona, ma (come ho avuto modo di accertare) molti altri Concittadini che si trovano a pagare involontariamente un’infrazione per oltre quattro volte il suo reale  importo, auspico che la modulistica in oggetto venga rivista dal Comando della  Polizia della Città di Torino, per migliorare la comunicazione con il Cittadino e garantire una corretta e trasparente relazione con il medesimo.

Mi sento infine di affermare che mi sembra non ci si renda sufficientemente conto come applicazione di leggi e comportamenti come quelli in oggetto (es. l’impossibilità di avere un’ammenda commisurata per il ravvedimento e aver fornito in ritardo il modulo compilato, pur ovviamente accettando il dovuto decurtamento di punti sulla propria patente, portando concrete motivazioni relative all’attuale formulazione della notifica; così come il rifiuto a recepire qualsiasi  suggerimento atto ad evitare che ulteriori altri Concittadini onesti incorrano nella medesima violazione senza volerlo) vadano ad intaccare la credibilità che il Cittadino ha delle Istituzioni e portino, come logica conseguenza, una sua diffidenza nei confronti delle forze dell’ordine quali la Polizia ed i Vigili che rischiano di essere visti non come persone al servizio del Cittadino, bensì entità da cui dover stare attenti e di cui diffidare.

Dichiara

Ai sensi dell’art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa è di € 278,98 . Pertanto versa il contributo di € 33,00.

Si allega:

– atti impugnati in originale

– copia del documento di identità

– pagamento del contributo unificato

– raccomandata con cui comunico, al Comando della Polizia Municipale di Torino, i miei dati personali come trasgressore e proprietario del veicolo, richiedendo altresì di vedermi ritirata l’ammenda relativa al verbale n.11/29902059, volendo in alternativa la decurtazione di 2 punti e dichiarando di eventualmente pagare una commisurata sanzione per il ravvedimento ed il ritardo nella consegna delle informazioni richieste, motivando la mia mancanza.

email scambiate con l’Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo di Polizia Municipale in cui mi viene rifiutata la mia richiesta di accettare in ritardo il modulo di dichiarazione del sottoscritto come trasgressore in quanto proprietario del veicolo, previa la decurtazione dei dovuti 2 punti sulla mia patente e pur accettando di pagare un’adeguata mora per il mio ravvedimento e ritardo nella consegna.

 Torino 14/6/2011

Firma

Il sottoscritto CONTINI ENZO

ai fini delle successive notificazioni, elegge domicilio

presso la propria residenza anagrafica in —–

Torino, 14/6/2011

FIRMA

_____________________________________

 

Depositato in Cancelleria il _________________________

IL CANCELLIERE

Decreto di fissazione dell’udienza di comparizione

Il Giudice di pace,

 

Letto il ricorso che precede;

Visto l’articolo 23 della Legge 24/11/1981, n° 689, come modificato dall’art. 99 del D.Lgs. 30

dicembre 1999 n. 507

F I S S A

l’udienza di comparizione delle parti per il giorno

_____________________________________ ore ___________.

O R D I N A

a ________________________________________________________________________________________

a ________________________________________________________________________________________

di depositare in Cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Manda alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e pedissequo decreto alle parti nel termine di cui all’art. 163-bis c.p.c., avvisando il ricorrente che in caso di sua mancata comparizione all’udienza fissata, senza alcuna tempestiva comunicazione di legittimo impedimento, l’atto amministrativo impugnato con la relativa sanzione sarà convalidato ai sensi dell’art. 23, quinto comma, della legge 689/81, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti palese dalla documentazione allegata dall’opponente.

_______________________________________________________________________________________

Torino, ______________________                                                             IL GIUDICE DI PACE

 

 

 

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P.S.  Su un numero di VoceArancio, il magazine online di ING, viene descritto sinteticamente come contestare (quando e come presentare ricorso) una multa che riteniamo scorretta o che presenta degli errori formali. In particolare, relativamente al ricorso al Giudice di Pace, specifica: “Per presentare un ricorso al Giudice di pace è necessario rivolgersi all’ufficio del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. A differenza di quanto avviene con il Prefetto, il ricorso al Giudice di pace prevede il versamento del cosiddetto contributo unificato. Per le multe inferiori a 1.100 euro, perciò, bisognerà pagare 43 euro ai quali bisogna aggiungerne 27 per le marche da bollo. Il ricorso va presentato personalmente in cancelleria, oppure inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. È possibile avviare la procedura anche tramite il sito internet, ma è importante ricordare che per completare la richiesta sarà comunque necessario presentare la documentazione all’ufficio del Giudice di pace competente oppure tramite raccomandata a/r. Il vantaggio di questa modalità è che permette anche di ricevere via email gli aggiornamenti sullo stato del ricorso. Un’altra differenza rispetto alla procedura avviata tramite il Prefetto è che il Giudice di pace, una volta esaminati gli atti, convoca un’udienza a cui è obbligatorio presenziare, senza avvocati. Nel caso in cui l’ufficio competente sia diverso da quello di domicilio, perciò, bisognerà mettere in conto anche ulteriori spese extra per il viaggio. Il Giudice di pace può quindi dichiarare inammissibile il ricorso o, se il richiedente non si presenta in udienza, convalidare la multa. La sanzione può quindi essere annullata totalmente o in parte, oppure il Giudice può rigettare il ricorso presentato e, quindi, imporre il pagamento di un importo compreso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per la violazione accertata. In questo ultimo caso, se si volesse contestare la decisione del Giudice di pace, non rimane che impugnarla in Tribunale.

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Informazioni su Enzo Contini

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5 risposte a Il mio ricorso al Giudice di Pace per “violazione di omissione di fornire in modo completo i dati personali e della patente del trasgressore nel termine prescritto”

  1. SALVATORE MARRA ha detto:

    Io ero andato a comprare un pacchetto di sigarette, per lo stato mafioso, mi costa 300 euro, i vigili che passono non conoscendo il proprietario del autoveicolo mi multano a mia insaputa mi arriva diversi mesi dopo la multa che subito pago dimenticando che dovevo rimandare li la multa pagata con il nominativo del proprietario dell’auto, che ero io,dopo svariati mesi mi arriva un’ulteriore multa di 250 euro.io mi chiedo se per un divieto di sosta, bisogna pagare 300 euro,in questo stato mafioso, che appena potrò lascerò io che cerco di essere onesto sempre non ci voglio più stare mi fa schifo.

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  2. Philippe ha detto:

    Grazie per il tuo ricorso. Molto utile.

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  3. Anonimo ha detto:

    complimenti per il bel “lavoro”… credo che prenderò spunto da quì per iniziare a stilare il MIO ricorso.

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    • Enzo ha detto:

      Grazie 😉
      Magari poi, a cose fatte, pubblica anche tu online la tua “versione” di ricorso e ricordati di lasciare qui un commento con il link su dove trovarla: magari potrà servire anche lei come ulteriore esempio ad altre persone. Eventualmente puoi inserirla anche integralmente come commento a questo mio post!! 😉

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