Ho scritto recentemente dei post sulla privacy e su come spesso sia violata (Il diritto alla riservatezza e privacy della persona e la normativa sui cookies: come adeguare un proprio sito su WordPress; Quando addirittura degli insulti ti arrivano al cellulare, alias come disabilitare/individuare spiacevoli chiamate pubblicitarie di spam) ed ho fatto riferimento al Registro pubblico delle opposizioni così come me lo ricordavo quando (inutilmente) lo avevo utilizzato già diversi anni fa. Sentendone parlare anche per radio in questi giorni, ho riprovato a visitare quel sito per vedere se qualcosa fosse cambiato: ed effettivamente delle novità ci sono, almeno da un punto di vista informatico! Specifico subito che l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni è gratuita e conviene farla, per quanto la sua utilità, almeno per ora, non sia certa… ma questo dipenderà soprattutto dalle segnalazioni che giungeranno dai cittadini stessi!!
Se vuoi saperne di più puoi andare sul sito dell’RPO dove si legge: Il Registro pubblico delle opposizioni, esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al CITTADINO di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione. Con il nuovo servizio l’OPERATORE deve consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.
Si legge anche, nella pagina di spiegazione: Con il Registro pubblico delle opposizioni puoi richiedere quattro funzioni differenti: “Iscrizione”, “Rinnovo”, “Revoca selettiva” e “Cancellazione”. Tutte le richieste vengono gestite entro un giorno lavorativo, sebbene la loro efficacia diventi effettiva entro 15 giorni.
Perciò, per verificarne l’efficacia, essendomi (re)iscritto ora, dovrò aspettare 15 giorni!
Si legge inoltre che dopo l’iscrizione al servizio è possibile ricevere solo chiamate autorizzate dai gestrori delle tue utenze – nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) – e quelle per cui hai rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione nel RPO.
L’errore di battitura che ho evidenziato in grassetto non è mio, ma è presente nel sito stesso (il correttore automatico del browser me lo ha subito individuato non appena ho incollato il testo copiato così com’è scritto su quella pagina del sito) e questo non è certo stato per me un buon indice iniziale sull’accuratezza con cui tale sistema sia stato sviluppato!

Tuttavia, poi utilizzandolo, almeno da un punto di vista informatico non ho rilevato malfunzionamenti e anche l’interfaccia utente mi è sembrata adeguata e sufficientemente chiara. Quindi, rispetto al sistema che avevo utilizzato anni fa, sicuramente i progressi sono evidenti… almeno da un punto di vista della realizzazione informatica: si tratta ora di sperimentare se rimane solo un qualcosa di facciata o abbia un’effettiva ricaduta nel mondo reale!
Per il momento non ho potuto che constatare che, accedendo inizialmente come utente già iscritto al registro, non mi risultava registrato alcun numero telefonico, quindi nemmeno il quello mio fisso che invece anni fa avevo già inserito con metodi meno sofisticati, senza quindi un utilizzo di SPID! Ne deduco che probabilmente il nuovo sistema informatico non abbia importato i dati pregressi e che quindi sia necessario effettuare una nuova iscrizione, tanto più opportuna ora che è possibile indicare non solo il numero telefonico del fisso (come era un tempo), ma anche quello di cellulare!
Si trova infatti che la registrazione riguarda non solo tutti i numeri fissi italiani ma, dal 27 luglio 2022, anche i cellulari e i fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
L’iscrizione/gestione può ora essere fatta sia da Web sia da telefono (numero verde 800957766 in caso di utenze fisse o il numero 0642986411 in caso di cellulari) sia addirittura via email, sebbene quest’ultima modalità richieda l’inoltro via email di un modulo scaricabile e quindi sia, a mio parere, la meno agevole da utilizzare!
Nel seguito i semplici passi che consentono di registrare gratuitamente i propri numeri telefonici in quel registro. Dopo essersi autenticato, ad esempio con lo SPID, si possono inserire i propri numeri telefonici (premere su + Aggiungi numero se si desidera inserirne un’ulteriore) che dovranno poi in un successivo passaggio essere verificati telefonando (dalla medesima linea fissa se si tratta di un numero fisso, dal medesimo cellulare se si tratta di un numero di cellulare) al numero indicato (i.e. 0642986415): effettuando la chiamata a quel numero non viene fornita alcuna risposta ma poi, andando a vedere la pagina sul sito, senza neppure la necessità di ricaricarla, si nota immediatamente che quel numero passa dallo stato Da verificare a quello di Verificato! Infine viene mostrata una pagina riassuntiva in cui viene addirittura indicato il codice registro assegnato a ciascuno dei numeri inseriti… anche se non vedo cosa possa servire al cittadino. Ovviamente il tutto può essere compilato tramite sia un PC/tablet sia uno smartphone accedendo con un qualsiasi browser al sito dell’RPO:
Sempre nella stessa pagina del sito si legge: La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Insomma, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto sanzioni più che adeguate, ma penso che il vero problema sia come un cittadino possa agevolmente dimostrare che tale violazione del diritto sia stato violato e come segnalarlo per fare rispettare nella realtà tale legge!
Stranamente sul sito dell’RPO in verità non ho trovato nulla che indicasse come procedere in tale evenienza! 😦
Tuttavia, ricercando su Internet ho visto che l’utente vittima di telemarketing e teleselling, iscritto all RPO, può compilare un apposito modulo da inviare via email al Garante della Privacy agli indirizzi protocollo@gpdp.it (per tutti gli utenti) o protocollo@pec.gpdp.it (per chi ha un indirizzo di posta certificata) o tramite fax al numero 06-696773785. In alternativa, poi, si può sempre inviare il tutto tramite una raccomandata (intestata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma)… ma questa mi sembra proprio l’ultima spiaggia!
Solo così operando, i Call Center che non rispettano il Registro delle Opposizioni (in vigore dal 27 luglio 2022) potranno essere sanzionati con multe previste… e magari inizieranno davvero a rispettare la privacy delle persone andando prima a verificare se, prima di utilizzarlo, quel il numero telefonico sia presente nel RPO!!
Per cui penso sia importante, se si desidera davvero che tale legge abbia un seguito, che il cittadino stesso effettui le segnalazioni per ciascuna violazione, anche se ovviamente questo comporta un’ulteriore perdita di tempo.
Si noti che il modulo da compilare e inviare richiede d’indicare le seguenti informazioni, per cui è bene segnarsi subito il tutto per compilarlo correttamente:
- data/ore
- società/ditta che effettua la telefonata pubblicitaria (Indicare il nome/ragione sociale della ditta/società, indirizzo o città della sede).
- prodotto/offerta/promozione oggetto della telefonata
- n. telef. chiamante/anonimo (se il proprio telefono non consente di visualizzare il numero chiamante barrare lo spazio. Se invece è attivo il servizio di visualizzazione della linea chiamante indicare il numero oppure se non compare indicare “privato”/”anonimo”).

Secondo me, può poi comunque risultare utile registrare la telefonata di quel call center: a tale proposito, puoi vedere il post seguente: Come registrare parte di una conversazione telefonica sul proprio smartphone: ma è legale in Italia e, se sì, a quali condizioni?
Pingback: Il diritto alla riservatezza e privacy della persona e la normativa sui cookies: come adeguare un proprio sito su WordPress | Enzo Contini Blog